Il Garante tenta di mettere ordine in misure che dividono ancora oggi
imprese e lavoratori. L'azienda stabilisca delle regole, ma un'analisi
sistematica è una violazione. Le novità e un approfondimento giuridico
Roma - Lo chiedevano i lavoratori e molti imprenditori ed ora il
Garante
per la privacy ha deciso di mettere ordine sul delicatissimo fronte del
monitoraggio delle attività Internet dei dipendenti pubblici e privati.
Con un provvedimento ad hoc, spiega lo stesso Garante, viene stabilito
che
i datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta
elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi
eccezionali. Spetta al datore di lavoro definire le modalità d'uso di
Internet ma sono modalità che dovranno sempre e in tutti i casi tener
conto
"dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni
sindacali".
Il provvedimento, che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, vuole
essere
una sorta di guida alle regole. "La questione - ha spiegato Mauro
Paissan,
relatore del provvedimento - è particolarmente delicata, perché
dall'analisi dei siti web visitati si possono trarre informazioni anche
sensibili sui dipendenti e i messaggi di posta elettronica possono
avere
contenuti a carattere privato. Occorre prevenire usi arbitrari degli
strumenti informatici aziendali e la lesione della riservatezza dei
lavoratori".
Non ci sono novità sostanziali rispetto a quanto già espresso in
passato
dal Garante ma c'è una nuova chiarezza. Alle imprese, ad esempio, viene
fatto carico di "informare con chiarezza e in modo dettagliato i
lavoratori
sulle modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica e
sulla
possibilità che vengano effettuati controlli". Ma è fuori discussione
la
possibilità di leggere e registrare sistematicamente le email dei
dipendenti o di monitorare sistematicamente la navigazione web. Sono
casi
nei quali si realizzerebbe, spiega il Garante, "un controllo a distanza
dell'attività lavorativa vietato dallo Statuto dei lavoratori".
Ciò che le aziende pubbliche e private devono fare è dunque dar vita ad
un
disciplinare interno, un documento realizzato anche assieme ai
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sindacati,
"nel quale siano chiaramente indicate le regole per l'uso di Internet e
della posta elettronica".
E, proprio per evitare usi impropri di Internet, al datore di lavoro
viene
ascritto il compito di minimizzare il rischio, ricorrendo a strategie e
tecnologie dedicate.
Il Garante fa qualche esempio, per quanto riguarda la navigazione:
"- individuare preventivamente i siti considerati correlati o meno con
la
prestazione lavorativa;
- utilizzare filtri che prevengano determinate operazioni, quali
l'accesso
a siti inseriti in una sorta di black list o il download di file
musicali o
multimediali."
Per quanto riguarda l'email, invece, l'azienda:
- renda disponibili anche indirizzi condivisi tra più lavoratori
(info@ente.it; urp@ente.it; ufficioreclami@ente.it), rendendo così
chiara
la natura non privata della corrispondenza;
- valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un altro indirizzo
(oltre quello di lavoro), destinato ad un uso personale;
- preveda, in caso di assenza del lavoratore, messaggi di risposta
automatica con le coordinate di altri lavoratori cui rivolgersi;
- metta in grado il dipendente di delegare un altro lavoratore
(fiduciario)
a verificare il contenuto dei messaggi a lui indirizzati e a inoltrare
al
titolare quelli ritenuti rilevanti per l'ufficio, ciò in caso di
assenza
prolungata o non prevista del lavoratore interessato e di improrogabili
necessità legate all'attività lavorativa.
"Qualora queste misure preventive non fossero sufficienti a evitare
comportamenti anomali, gli eventuali controlli da parte del datore di
lavoro - sottolinea il Garante - devono essere effettuati con
gradualità.
In prima battuta si dovranno effettuare verifiche di reparto, di
ufficio,
di gruppo di lavoro, in modo da individuare l'area da richiamare
all'osservanza delle regole. Solo successivamente, ripetendosi
l'anomalia,
si potrebbe passare a controlli su base individuale".
Nel provvedimento sono anche dettagliate tutele specifiche per
categorie
particolari di lavoratori, come quelli che sono tenute al segreto
professionale.
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